
Il 12 giugno 2026 è entrato in applicazione il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, un insieme di nove regolamenti e una direttiva che ridisegnano profondamente il sistema europeo comune di asilo.
Dalla sua approvazione fino all'odierna entrata in applicazione, avvocat* e operator* impegnati nella tutela dei diritti delle persone migranti e richiedenti asilo hanno espresso forti preoccupazioni in merito alla salvaguardia dei diritti fondamentali. Si profila una svolta normativa che rischia di compromettere principi essenziali di protezione e garanzia dei diritti umani.
I pilastri della riforma sono quattro:
(1) frontiere esterne sicure;
(2) procedure rapide ed efficaci;
(3) un sistema efficace di solidarietà e responsabilità;
(4) l'integrazione della migrazione nei partenariati internazionali.
Come evidenziano diverse organizzazioni non governative, a ciascun pilastro corrispondono, però, ostacoli all'effettività dei diritti fondamentali, tra cui il diritto d'asilo, la libertà personale, la salute, la dignità umana e il divieto di respingimento, sanciti a livello costituzionale, europeo e internazionale (Human Rights Watch, ECRE, Save the Children).
Considerando il primo pilastro, la gestione delle frontiere esterne viene profondamente riconfigurata attraverso il ricorso alla «finzione giuridica di non ingresso», accompagnata da forme di trattenimento amministrativo generalizzato che si collocano in una zona grigia tra controllo e privazione della libertà. Ne deriva una frattura sempre più marcata tra la presenza materiale sul territorio e il suo riconoscimento giuridico, con l'effetto di ridurre l'accesso alle garanzie previste per chi si trova sotto la giurisdizione dello Stato, comprese la tutela contro la privazione della libertà personale e il diritto a rimedi effettivi.
Con riferimento al secondo pilastro, l'enfasi sulle procedure accelerate alla frontiera e sull'introduzione di meccanismi di filtraggio basati sulla nazionalità sembra incidere in modo significativo sull'universalità del diritto d'asilo. Risulta, inoltre, indebolito il carattere individuale del processo di determinazione dello status di rifugiato. Il ricorso ai concetti di “Paese terzo sicuro”, “primo Paese di asilo” e “Paese di origine sicuro” comporta un rilevante spostamento dell'asse probatorio, che viene di fatto trasferito sul richiedente, chiamato a dimostrare la non sicurezza del Paese nel caso concreto, con evidenti ricadute sulle garanzie sostanziali e procedurali della protezione internazionale.
Considerando il terzo pilastro, la solidarietà prevista dai provvedimenti del Patto è caratterizzata da un'elevata flessibilità e potrà attuarsi, tra l'altro, mediante la c.d. «sponsorizzazione dei rimpatri», con il rischio di spostare l'asse della solidarietà dal principio di accoglienza verso una logica prevalentemente orientata all'efficienza dei rimpatri, sollevando dubbi di conformità al principio di non-refoulement.
Il quarto pilastro si concentra su accordi con Paesi extra-UE, nei quali spesso le garanzie dei diritti fondamentali presentano significative criticità applicative. In tale quadro rientra, ad esempio, il protocollo Italia-Albania, contribuendo così al più ampio processo di esternalizzazione del diritto d'asilo.
La trasformazione in senso restrittivo del diritto d'asilo introdotta dalla presente riforma richiede, quindi, una forte attenzione ed impegno nei mesi a venire, al fine di valutarne l'impatto concreto sui diritti fondamentali delle persone e garantirne l'effettività.
Ludovica Mancini
giovane in servizio civile presso ForumPace
12 giugno 2026