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IL 15 DICEMBRE 2025 IN ITALIA
Giornata nazionale del servizio civile
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Il 15 dicembre ricorre la Giornata nazionale del servizio civile, istituita ufficialmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2020.

La celebrazione ricorda la data di istituzione del servizio civile in Italia, avvenuta con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 “Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza”.

Al tempo si disse che fu fatta una corsa per “mandare a casa tutti questi ragazzi in carcere entro natale”. Erano molti, infatti, i giovani obbligati alla leva che finivano in galera per il rifiuto di imbracciare le armi.

La legge prevedeva la possibilità di essere assegnati ad un "servizio civile" invece di andare in caserma. Parla di “obiezione” solo nel titolo, per il resto prevede esclusivamente la possibilità di prestare un servizio civile che è inteso come sostitutivo di quello militare.

Dunque l'inquadramento, le regole di funzionamento, la gestione sono di stampo militare. “I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare” (art. 11).

La legge statuisce che sono ammessi a beneficiarne “gli obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto” (art. 1).

I ragazzi devono fare domanda scritta al Ministero della difesa, in cui specificano le motivazioni. Queste sono vagliate da una apposita commissione che valuta “la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente” (art. 3). Si crea così quello che insigni giuristi hanno definito “monstrum giuridicum”: in un contenzioso tra un cittadino ed una amministrazione, questa viene incaricata di dirimere la questione. E poi mai e poi mai la pubblica amministrazione può giudicare se quanto un cittadino scrive è “sincero” e “fondato”. “L'obiettore si trova alla mercé di un organo amministrativo che non è imparziale, poiché ha un innegabile interesse a comprimere il numero dei casi di riconoscimento degli obiettori” (Rodolfo Vendetti).

Coloro che vedono accolta la loro domanda prestano servizio militare non armato oppure servizio sostitutivo civile “per un tempo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti”. Per lo svolgimento del servizio “il Ministero per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, e di protezione civile e di tutela del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco” (art. 5).

Sarà sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” e definitivamente superata dalla sospensione della leva obbligatoria, decisa dal Parlamento nel 2000.

L'anno successivo sarà itituito il servizio civile universale, tuttora attivo. Ma questa è un'altra storia.

Resta il fatto che di fronte alla paventata reintroduzione della leva obbligatoria (ricordiamo che essa è ora sospesa, non abolita!) tornerebbe forte l'esigenza di porre obiezione di coscienza alle armi e alla guerra!

 

Dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione della Giornata nazionale del servizio civile universale > clicca qui

 

 

 

[Questa notizia è stata pubblicata il 14/12/2025]
Foto: Archivio. L'immagine riprende il primo obiettore di coscienza intaliano, Pietro Pinna, mentre viene condotto, ammanettato, in tribunale per essere giudicato del reato di renitenza alla leva. Siamo nel 1948.


Autore

GG


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